Art. 3.

      1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche.
      2. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella materia.
      3. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza di cui all'articolo 4, comma 1.